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Condizioni generali di contratto relative alla fornitura, alle prestazioni in fabbrica e di servizi

1. Applicabilità

Le presenti condizioni sono applicabili a tutte le forniture e prestazioni da noi erogate nei confronti delle imprese e di tutti i committenti. La fornitura dei nostri prodotti avviene esclusivamente sulla base delle presenti condizioni. Le condizioni di acquisto del committente non sono vincolanti per il fornitore anche se sono state poste alla base dell'ordine e il fornitore non si è opposto espressamente al loro contenuto. Modifiche e accordi accessori rispetto a queste condizioni, anche in occasioni future, avranno efficacia solo previa conferma scritta da parte del fornitore. Il contratto resta vincolante anche in caso di invalidità di singoli punti tra le condizioni.

2. Stipulazione di contratto

Tutte le offerte e i documenti indicati come confidenziali possono essere inoltrati a terzi solo previa autorizzazione scritta da parte del fornitore. L'ordine viene considerato accettato solo dietro conferma da parte del fornitore o esecuzione immediata dello stesso.

3. Entità della fornitura e dei servizi 

L'entità della fornitura e dei servizi viene stabilita definitivamente nella conferma dell'ordine del fornitore. Ciò vale anche per gli ordini preparatori.

Le consulenze prestate dai nostri collaboratori del servizio interno ed esterno sulla base delle migliori conoscenze e della tecnica all'avanguardia rientrano nelle normali relazioni di tipo commerciale. Qualora si verificassero, nell'intervallo di tempo tra la nostra offerta e la fornitura, delle modifiche nelle condizioni di impiego, relative ad es. ai rapporti dell'acqua e alle macchine impiegate, il committente è obbligato a informarci per iscritto.

I prezzi dei filtri di ricambio, indicati nei nostri listini e nelle offerte, si intendono sempre dietro restituzione immediata, da parte del committente, di un corrispettivo filtro consumato. Qualora il filtro consumato non venga restituito immediatamente, si provvederà all'ulteriore calcolo per il committente della differenza tra il prezzo del filtro di ricambio e il prezzo del nuovo filtro corrispondente. 

4. Termini relativi alla fornitura e alle prestazioni

Il termine relativo alla fornitura e alle prestazioni inizia con il ritiro, la consegna ovvero, per il ricondizionamento, con la consegna a noi. Vigono i termini relativi alla fornitura e alle prestazioni, consueti o stabiliti con il cliente. I termini vincolanti devono essere espressamente concordati come tali.

Sono ammesse forniture parziali.

Qualora si verifichi un ritardo nella fornitura o nell'erogazione della prestazione da parte del fornitore per causa sua, il committente (con prove alla mano) può reclamare i danni a causa del ritardo e richiedere un risarcimento di massimo 0,5% del valore della fornitura restante o del valore della prestazione rimanente per ogni settimana completa di ritardo. Il risarcimento non deve comunque superare il 5% del valore restante. Si escludono ulteriori richieste di risarcimento danni o di altra natura da parte del committente in tutti i casi di consegne ritardate, anche in caso di superamento di uno dei termini stabiliti dal fornitore, a meno che il ritardo non sia intenzionale o dovuto a grave negligenza da parte nostra. Rimane intatto il diritto del committente di recedere dal contratto una volta decorsi infruttuosamente i termini stabiliti dal fornitore.

Qualora la spedizione venga ritardata su richiesta del committente e dopo aver verificato la possibilità di spedire la merce, al committente viene richiesto il pagamento di un deposito equivalente all'1% dell'importo della fattura per ogni mese decorso (per gli interessi, i costi di magazzino ed eventuali assicurazioni).

5. Trasferimento dei rischi

Con la spedizione dalla fabbrica, il rischio viene trasferito al committente anche qualora sia stata accordata una prestazione franco di porto. Qualora vi sia un ritardo nella consegna per colpa del committente, il rischio viene trasmesso al committente già a partire dal giorno in cui viene indicata la disponibilità a spedire la merce.

6. Garanzia e responsabilità in caso di difetti

Il fornitore/l'erogatore di servizi prevede una garanzia per difetti ai sensi della quale provvederà, a sua scelta e gratuitamente, a ottimizzare o consegnare nuovamente o produrre quei componenti o quelle prestazioni che si sono rivelati inutilizzabili o la cui utilità è stata notevolmente compromessa entro il termine di garanzia a seguito di una condizione antecedente al trasferimento dei rischi o causata dal fornitore.

Eventuali richieste di risarcimenti in garanzia per difetti presuppongono l'adempimento dell'obbligo assolto di ispezione e la comunicazione senza indugio del reclamo ai sensi dell'art. 377 HGB (codice commerciale tedesco). L'accertamento di difetti deve essere immediatamente comunicato in forma scritta al fornitore.

Per l'adempimento posticipato, il committente deve concedere al fornitore il tempo e l'opportunità adeguati. Qualora il fornitore lasci trascorrere il termine stabilito senza rimuovere il difetto o qualora rifiuti ingiustamente l'adempimento posticipato, il committente può scegliere di recedere dal contratto o di ridurre la compensazione accordata. Dalla garanzia e dalla responsabilità sono esclusi i danni dovuti all'usura naturale, così come quei danni verificatisi dopo il trasferimento di rischio dovuti a una movimentazione errata o negligente, a un uso eccessivo e all'impiego di mezzi di produzione non idonei.

La garanzia non copre le conseguenze scaturite da modifiche e interventi di riparazione apportati dal committente o da terzi non autorizzati.

Il termine della prescrizione previsto per le richieste di risarcimento in garanzia per difetti corrisponde a 12 mesi.

Sono escluse le richieste dovute a reclami precedenti del committente nei confronti del fornitore/erogatore di servizi e dei rispettivi collaboratori ausiliari, in particolare il rimborso di danni che non sono riconducibili alla merce in consegna in sé. La precedente limitazione di responsabilità non è valida in casi di intenzionalità, grave negligenza o mancanza delle proprietà garantite. Se il fornitore viola per negligenza un obbligo essenziale al contratto, il suo obbligo di rimborso per danni a cose o persone è limitato alla somma dell'importo di garanzia previsto dall'assicurazione della responsabilità civile. Il fornitore è pronto a fornire, dietro richiesta, informazioni al committente in merito all'importo di garanzia.

7. Responsabilità

Si esclude un'ulteriore responsabilità relativa al rimborso dei danni, diversa da quanto stabilito al punto 6, ultimo paragrafo, senza considerare la natura giuridica del reclamo in atto.

Il precedente regolamento non è valido per le richieste ai sensi degli artt. 1, 4 della Legge sulla responsabilità per danno da prodotti né per le richieste dovute all'incapacità iniziale o all'impossibilità di prestazione. L'esclusione di responsabilità descritta al punto 6, ultimo paragrafo, e al punto 7 di queste condizioni, è valida anche per le richieste dovute a consulenze, informazioni o dati in forma stampata, sorti dopo la stipulazione del contratto o dovuti alla violazione di obblighi accessori contrattuali.

A meno che non vi sia una limitazione o esclusione di responsabilità per il fornitore, questa vale anche per la responsabilità individuale di impiegati, lavoratori, collaboratori, rappresentanti e persone ausiliarie del fornitore.

8. Prezzi e modalità di pagamento

Se non indicato diversamente, i prezzi sono da intendersi IVA esclusa secondo le normative nazionali vigenti il giorno dell'emissione della fattura.

I prezzi si intendono franco fabbrica e comprendono l'imballaggio, salvo non sia concordato diversamente.

I pagamenti devono essere forniti franco ufficio di pagamento del fornitore, ovvero entro 30 giorni al netto, salvo non sia concordato diversamente. Fa fede la data del nostro ricevimento del pagamento.

Il committente potrà conteggiare solo i crediti indiscutibili e legalmente definitivi.

I rappresentanti o i tecnici del servizio di assistenza non sono autorizzati a incassare, a meno che non siano stati delegati in forma scritta.

9. Riserva di proprietà

Il fornitore si riserva la proprietà degli oggetti consegnati fino alla ricezione di tutti i pagamenti indicati sul contratto di fornitura e dal rapporto d'affari, compresi interessi e costi relativi a un'eventuale azione legale. Su richiesta del committente, il fornitore autorizzerà garanzie non appena il valore supera di più del 20% dei crediti garantiti.

10. Impiego degli oggetti consegnati

In caso di azionamento degli impianti di trattamento dell'acqua collegati a condutture, il committente si impegna a osservare i requisiti in termini di manutenzione, previsti dalla normativa DIN 1988, e a eseguire una rigenerazione ordinaria degli impianti dopo che questi hanno raggiunto la propria capacità. Noi offriamo questo servizio. Il committente dovrà attenersi strettamente ai requisiti di omologazione specifici del Paese.

11. Luogo dell'adempimento e foro competente

Luogo dell'adempimento è la sede principale del fornitore. L'unico foro competente è il tribunale previsto per la sede del fornitore. Il fornitore ha tuttavia il diritto di rivolgersi alla sede principale del committente.

Per le relazioni contrattuali vige il diritto tedesco ai sensi dell'accordo ONU in materia di vendita internazionale di merci (CISG).

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